Il Giudice di Pace ribadisce la nullità delle multe accertate con autovelox approvato ma non omologato.
Il Giudice di Pace di Messina, accogliendo la nostra tesi difensiva, conferma, ancora una volta, che l’utilizzo di un dispositivo autovelox approvato ma privo di omologazione (nel caso di specie l’autovelox posizionato in Messina, Via Consolare Pompea altezza civ. 481 direzione Nord-Sud, in località “Pace”) inficia la validità dell’accertata violazione al codice della strada.
Il Giudice, decidendo in senso conforme al consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di legittimità delle sanzioni irrogate con rilevamento elettronico della velocità, ha ribadito quanto già in precedenza statuito su analoghe fattispecie: “è illegittimo l'accertamento di violazioni al codice della strada per eccesso di velocità effettuato tramite apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato. La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è giuridicamente equivalente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e dall'art. 192 del D.P.R. n. 495/1992”
Poiché, nel caso in esame, l'accertamento della contestata infrazione è avvenuto con apparecchiatura elettronica di cui non vi è prova della preventiva omologazione ai sensi di legge ma solo della sua conformità al campione approvato, ne discende l’illegittimità del verbale impugnato di cui per l'effetto ha disposto l'annullamento.
