Non è giustifcata alcuna discriminazione tra insegnanti a tempo determinato ed indeterminato
Un nuovo importante risultato del nostro impegno a tutela dei docenti a tempo determinato: il Giudice del Lavoro di Barcellona P.G., accogliendo le argomentazioni da noi fatte valere, ha condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione professionale docenti a favore del nostro assistito, dando concreata applicazione al principio di diritto, affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, brevi o saltuarie, atteso che questi ultimi rendono prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti.
Il Giudice, decidendo in merito al ricorso presentato per il nostro Assistito – docente a tempo determinato -, ha altresì evidenziato che l'emolumento Retribuzione Professionale Docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e che pertanto rientri nelle "condizioni di impiego" che il datore di lavoro, pubblico o privato, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Più in generale, ai fini della tutela dei docenti a tempo determinato, assume particolare interesse il consolidato giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto varie questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare - secondo il quale la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE 4 esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
